3. OBBLIGHI DELLE PARTI.
La EM EVENTI sarà unica responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato in servizio, non potrà pertanto crearsi alcun rapporto diretto dei fornitori o del personale con i Clienti e la EM EVENTI sarà tenuta a manlevare i Clienti stessi da ogni eventuale pretesa in tal senso. La società provvederà al reperimento di personale idoneo per l’espletamento dell’evento, così come alla fornitura delle derrate alimentari e alla loro conservazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia. Per gli addobbi floreali, l’intrattenimento musicale, il coordinator, l’animazione bimbi e ogni altro servizio escluso dall’oggetto del contratto di banqueting ma comunque a questo connesso e/o collegato i Clienti provvederanno per proprio conto, non potendo tali servizi ritenersi inclusi nel contratto di banqueting, tuttavia dovranno effettuare la scelta all’interno della lista di “fornitori accreditati” nell’allegato A” dalla EM EVENTI al fine di garantire la migliore armonizzazione delle singole prestazioni, la buona riuscita dell’evento ed uno standard qualitativo omogeneo. Per tale motivo l’eventuale scelta di fornitori diversi dalla lista suddetta consentirà alla EM EVENTI di esercitare il proprio diritto di recesso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 5 per giusto motivo. Resta ben inteso che il rapporto con uno o più “fornitori accreditati” resterà totalmente indipendente rispetto al contratto di banqueting, di tal ché i Clienti dovranno tenere indenne la società da ogni responsabilità al riguardo. I clienti, per l'erogazione di servizi professionali non rientranti nelle categorie di riferimento dei fornitori accreditati, potranno avvalersi della collaborazione di “fornitori” di proprio gradimento (es. il servizio fotografico). Nondimeno, in tale ultima ipotesi i Clienti saranno obbligati a comunicare alla EM EVENTI via mail o a mezzo Posta elettronica Certificata i nominativi e/o qualsivoglia altro riferimento valga ad identificare il fornitore prescelto almeno 90 giorni prima dell'evento. La EM EVENTI, da suo conto, si riserva il diritto di comunicare ai Clienti il proprio diniego a far operare all'interno della struttura il fornitore esterno suddetto e chiunque collabori con esso. Tale comunicazione dovrà essere inviata ai Clienti a mezzo mail entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra. I Clienti nulla potranno opporre alla scelta di non far operare all'interno della struttura il fornitore indicato, rimanendo tale valutazione di esclusiva pertinenza della EM EVENTI, la quale nulla dovrà corrispondere ai Clienti a titolo di indennizzo e/o risarcimento nel caso di somme già versate al fornitore esterno. I Clienti dovranno provvedere anche per proprio conto ad ogni eventuale tassa o sanzione conseguente all’utilizzo dei diritti musicali o di immagine, così come ogni sanzione conseguente al mancato rispetto da parte dei Clienti medesimi ovvero dei partecipanti all’evento di norme di legge vigenti o comunque di ogni più elementare regola di pubblico decoro e civile convivenza.La EM EVENTI non potrà essere mai ritenuta responsabile dai Clienti per l'eventuale indisponibilità alla realizzazione dell'evento causata fattori/eventi straordinari, non prevedibili e/o di forza maggiore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Avverse condizioni meteorologiche di ogni genere ed entità;
- Distacchi o interruzioni di utenze, allorquando non sia possibile supplire alla preparazione di cibi in altro sito;
- Scioperi, sequestri o altri provvedimenti giudiziari;
- Insurrezioni, guerre, terremoti, maremoti, pandemie o epidemie estese;
- Fatti o atti illeciti o, comunque, comportamenti adottati in violazione di legge, all'ordine pubblico e/o all'etica morale posti in essere dai Clienti, o anche ad uno solo di essi, o dai partecipanti all’evento.
Nel caso in cui per l’evento straordinario, non prevedibile e/o di forza maggiore sarà prevista una specifica disciplina a livello statale le parti vi daranno esecuzione, altrimenti l’oggetto del contratto di banqueting dovrà ritenersi affetto da impossibilità sopravvenuto con conseguente estinzione dell’obbligazione e risoluzione del contratto, senza che i Clienti possano avanzare pretese di danni a carico della EM EVENTI.
Qualora l'evento non si dovesse tenere per qualsivoglia negligenza attribuibile alla EM EVENTI o, comunque, per una responsabilità alla stessa ascrivibile, La EM EVENTI si obbliga a corrispondere ai Clienti il doppio delle somme fino a quel momento versate dagli stessi.
I Clienti da parte loro si impegnano a rendere dichiarazioni veritiere in ordine al numero degli invitati, all’esistenza di allergie o intolleranze alimentari e, più in generale, a non effettuare omissioni che possano comportare ostacolo all’organizzazione dell’evento. I Clienti saranno altresì responsabili in via diretta di qualsivoglia danno di natura patrimoniale – sotto forma di danno emergente e lucro cessante – e non patrimoniale cagionato per loro azioni e/o omissioni dolose e colpose alla struttura – ivi compresi gli arredi –, al personale dipendente della EM EVENTI ed agli invitati. I clienti saranno responsabili nel caso i danni vengano causati da loro stessi e/o dalle persone da loro invitate all'evento prenotato, con conseguente obbligo al risarcimento del danno, così come dinanzi delineato, in favore della EM EVENTI.
Ai Clienti è vietato apportare qualsiasi modifica ai locali senza il consenso della EM EVENTI. E’ inoltre vietata la sublocazione e la cessione a terzi del contratto.
I Clienti saranno ritenuti responsabili dei danni direttamente o indirettamente causati durante l’uso dei locali messi a loro disposizione.